Decreto Regione Lombardia Ddg 23 ottobre 2012 n° 9406
D.G. Sanità
D.d.g.23 ottobre 2012 – n.9405 Indicazioni regionali In materia di Macellazione a domicilio·
IL DIRETTOREGENERALE
Visto il Regio decreto 20 dicembre 1928,n. 3298,Approvazione del regolamento per lo vigilanza sanitaria delle carni :
Preso atto che l’articolo 13 del Regio decreto n. 3298/1928 prevede lo possibilità, a richiesta dell’interessato, di effettuare «macellazioni a domicilio»;
Verificato che la regolamentazione in argomento necessita ulteriori disposizioni attuative sulla base dei radicali mutamenti maturati nel corso degli anni. sia di carattere epidemiologico,
sia di carattere normativo, sia di carattere organizzativo e gestionale della Sanità Pubblica Veterinaria;
Visti in particolare i seguenti regolamenti dell’Unione Europea:
– regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, al fine di conseguire l’obiettivo di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana;
– regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, che demanda agli operatori del settore alimentare che effettuano lo produzione primaria il compito di rispettare i requisiti generali in materia d’igiene previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004;
– regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, demandando alla normativa nazionale ogni altra iniziativa volta a tutelare lo salute pubblica a causa della stretta relazione tra il produttore e il consumatore, fatto salvo quanto previsto dalle pertinenti norme di polizia sanitaria e di sanità pubblica;
 – regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare lo conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; in tale ambito le autorità
competenti assicurano l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali al fine di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali. siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente, ai sensi del reg. (CE) n. 882/2004;
– regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo;
– regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), che si prefigge lo scopo di contrastare ed eradicare le malattie degli animali;
– regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per lo prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali;
– regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, che disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli. pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate;
Vista lo legge 30 aprile 1962, n. 283 , Modifica degli artt.242, 243,247,250 e 262 del lU. delle leggi sanitarie approvato con r.d.27 luglio 1934,n. 1265 :Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Evidenziato che l’art. 1 della legge 283/62 dispone che “sono soggetti a vigilanza per la tutela della salute pubblica la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione”
Visti:
– il decreto legislativo 1- settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119 /CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento (applicabile sino al 31 dicembre 2012);
– il decreto ministeriale 16 ottobre 2003, Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Richiamato il decreto Dirigente U.O. Veterinaria del 31 luglio 2002 n. 14572,Approvazione delle Linee Guida per la trasformazione degli alimenti di origine animale nelle Aziende Agricole;
Riscontrato che lo pertinente normativa nazionale e regionale dispone ulteriori requisiti in merito:
– alla protezione degli animali durante lo macellazione o l’abbattimento;
– al controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
– alla trasformazione degli alimenti di origine animale nelle Aziende Agricole;
Dato atto che l’attività di macellazione a domicilio ai fini del consumo domestico privato non rientra nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004 en. 853/2004 in quanto le carni ottenute non sono destinate all’immissione sul mercato;
Dato atto altresì che la ma celi azione ovi-caprina a domicilio non è mai stata regolamentata e quindi consentita prima del presente provvedimento;
Considerato che il privato macellatore a domicilio deve comunque uniformarsi alle disposizioni previste dalla suddetta normativa e in particolare deve:
– essere autorizzato;
– disporre di spazi utili per tale pratica;
– eseguire le «buone pratiche di macellazione»;
– garantire il rispetto delle norme in materia di benessere animale;
– attuare le buone pratiche di igiene degli alimenti.;
– assicurare un’adeguata gestione dello smalti mento dei rifiuti di origine animale;
Verificato che il documento di cui all’allegato A del presente atto risponde ali’ esigenza di definire le regole per una corretta attuazione della pratica della «macellazione a domicilio. e non innova quanto previsto dalla vigente normativa;
Valutato che l’applicazione di tali regole:
– agevola l’esecuzione del controllo ufficiale, in quanto lo «persona formata” può supportare l’attività del veterinario ufficiale;
– fornisce alla “persona formata”. le indicazioni operative necessarie e sufficienti per conformarsi alla vigente normativa;
– consente di mantenere in vita una «consuetudine» funzionale all’economia domestica;
– comporta, comunque, che le carni provenienti dalla macellazione domiciliare e i prodotti da queste ottenuti sono destinati esclusivamente al consumo domestico privato;
Ritenuto pertanto di:
– approvare il documento di cui all’allegato A. Disposizioni regionali in materia di macellazione a domicilio», ai sensi dell’ art.13 del r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce indicazioni operative uniformi in merito alle modalità di esecuzione della macellazione a domicilio nonché del controllo sanitario su tale tipologia di attività;
– affidare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde l’attuazione delle disposizioni in argomento;
– pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito W.E.B. della D.G.Sanità;
Viste:
– la I.r.n. 20/2008 e s.m.i. nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
– la I.r.n. 33/2009 .Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità- e s.m.i.;
DECRETA
1. di approvare il documento di cui all’allegato A. Disposizioni regionali in materia di “macellazione a domicilio», ai sensi dell’ art. 13 del r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, parte integrante e sostanziale del presente atto, che fornisce indicazioni operative uniformi in merito alle modalità di esecuzione della macellazione a domicilio nonché del controllo sanitario su tale tipologia di attività;
2. di affidare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde l’attuazione delle disposizioni in argomento;
3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito WE.B. della D.G. Sanità;
Il direttore generale
Carlo Lucchina